Legge 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza Art. 1 Fondo
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 1.
É istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Fondo nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di
interventi a livello nazionale, regionale e locale per
favorire la promozione dei diritti, la qualità della
vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la
socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza,
privilegiando l’ambiente ad esse più confacente ovvero
la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in
attuazione dei princìpi della Convenzione sui diritti del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. 2.
Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo é riservata al
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della
quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell’ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri: a)
carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l’infanzia della Presidenza del Consiglio
dei ministri; b)
numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all’ultima rilevazione
dell’ISTAT; c)
percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell’obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione; d)
percentuale di famiglie con figli minori che vivono
al di sotto della soglia di povertà così come stimata
dall’ISTAT; e)
incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attività criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell’interno,
nonché dall’Ufficio centrale per la giustizia minorile
del Ministero di grazia e giustizia. 1.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i
Ministri dell’interno, del tesoro, di grazia e giustizia
e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede
alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle
riservate ai comuni, ai sensi del comma 2. 2.
Per il finanziamento del Fondo é autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l’anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall’anno 1998. Art. 2 Ambiti
territoriali di intervento 1.
Le regioni, nell’ambito della programmazione
regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n.
142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento,
tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai
sensi dell’articolo 15 - bis della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto
economico delle risorse al fine di assicurare
l’efficienza e l’efficacia degli interventi e la
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono
essere individuati, quali ambiti territoriali di
intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli
articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
comunità montane e province. 2.
Gli enti locali ricompresi negli ambiti
territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante
accordi di programma definiti ai sensi dell’articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in
particolare, i provveditorati agli studi, le aziende
sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile,
approvano piani territoriali di intervento della durata
massima di un triennio, articolati in progetti
immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano
economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti
locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale nella definizione dei
piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi
alle regioni, che provvedono all’approvazione ed alla
emanazione della relativa delibera di finanziamento a
valere sulle quote del Fondo di cui all’articolo 1 ad
esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3,
nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito
territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le
regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per
cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione
di programmi interregionali di scambio e di formazione in
materia di servizi per l’infanzia e per l’adolescenza.
3.
Le regioni possono istituire fondi regionali per il
finanziamento dei piani di intervento ad integrazione
delle quote di competenza regionale del Fondo di cui
all’articolo 1, nonché di interventi non finanziati
dallo stesso Fondo. Art. 3 Finalità
dei progetti 1.
Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui
all’articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti
finalità: a)
realizzazione di servizi di preparazione e di
sostegno alla relazione genitore - figli, di contrasto
della povertà e della violenza, nonché di misure
alternative al ricovero dei minori in istituti educativo -
assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei
minori stranieri; b)
innovazione e sperimentazione di servizi
socio-educativi per la prima infanzia; c)
realizzazione di servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione
delle attività didattiche; d)
realizzazione di azioni positive per la promozione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per
l’esercizio dei diritti civili fondamentali, per il
miglioramento della fruizione dell’ambiente urbano e
naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del
benessere e della qualità della vita dei minori, per la
valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle
caratteristiche di genere, culturali ed etniche; e)
azioni per il sostegno economico ovvero di servizi
alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro
interno uno o più minori con handicap al fine di
migliorare la qualità del gruppo - famiglia ed evitare
qualunque forma di emarginazione e di
istituzionalizzazione. Art. 4 Servizi
di sostegno alla relazione genitore - figli, di contrasto
della povertà e della violenza, nonché
misure alternative al ricovero dei minori in istituti
educativo - assistenziali 1.
Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a) , possono essere perseguite, in
particolare, attraverso:
a)
l’erogazione di un minimo vitale a favore di
minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati
ad uno solo dei genitori, anche se separati; b)
l’attività di informazione e di sostegno alle
scelte di maternità e paternità, facilitando l’accesso
ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità
di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive
modificazioni; c)
le azioni di sostegno al minore ed ai componenti
della famiglia al fine di realizzare un’efficace azione
di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio
psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi
di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi
territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per
quelli di pronto intervento; d)
gli affidamenti familiari sia diurni che
residenziali; e)
l’accoglienza temporanea di minori, anche
sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e
sensoriale, in piccole comunità educativo -
riabilitative; f)
l’attivazione di residenze per donne agli arresti
domiciliari nei casi previsti dall’articolo 47- ter,
comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, alle quali possono altresì
accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o
sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai
figli minori; g)
la realizzazione di case di accoglienza per donne
in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza,
nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze
per genitori unici esercenti la potestà con figli minori
al seguito; h)
gli interventi di prevenzione e di assistenza nei
casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di
maltrattamento e di violenza sui minori; i)
i servizi di mediazione familiare e di consulenza
per famiglie e minori al fine del superamento delle
difficoltà relazionali; j)
l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti
del bambino malato ed ospedalizzato. k)
La realizzazione delle finalità di cui al presente
articolo avviene mediante progetti personalizzati
integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari
regionali. Art. 5 Innovazione
e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima
infanzia 1.
Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in
particolare, attraverso:
a)
servizi con caratteristiche educative, ludiche,
culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a
tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari
o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura,
organizzati secondo criteri di flessibilità; b)
servizi
con caratteristiche educative e ludiche per l’assistenza
a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo
giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di
servizi di mensa e di riposo pomeridiano. 1.
I servizi di cui
al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti
dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere
anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e
dai gruppi.
Art. 6 Servizi
ricreativi ed educativi per il tempo libero 1.
Le
finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera c), possono essere perseguite, in particolare,
attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a
promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a
livello propositivo, decisionale e gestionale in
esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione
su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo
delle capacità di socializzazione e di inserimento nella
scuola, nella vita aggregativa e familiare. 2.
I
servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso
operatori educativi con specifica competenza professionale
e possono essere previsti anche nell’ambito
dell’attuazione del regolamento recante la disciplina
delle iniziative complementari e delle attività
integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567. Art. 7 Azioni
positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza 1.
Le
finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera d), possono essere perseguite, in particolare,
attraverso: a)
interventi che
facilitano l’uso del tempo e degli spazi urbani e
naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la
fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali
e sportivi; b)
misure orientate
alla promozione della conoscenza dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutta la
cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti
a servizi di pubblica utilità; c)
misure volte a
promuovere la partecipazione dei bambini e degli
adolescenti alla vita della comunità locale, anche
amministrativa. Art. 8 Servizio
di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico 1.
Il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione,
di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di
supporto tecnico per la realizzazione delle finalità
della presente legge. A tali fini il Dipartimento si
avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l’infanzia. 2.
Il
servizio svolge le seguenti funzioni: 3.
provvede alla
creazione di una banca dati dei progetti realizzati a
favore dell’infanzia e dell’adolescenza; 4.
favorisce la
diffusione delle conoscenze e la qualità degli
interventi; 5.
assiste, su
richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di
cui all’articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei
progetti previsti dai piani territoriali di intervento,
con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione
dei migliori progetti nelle aree di cui all’obiettivo 1
del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità
europee. 6.
Il
servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni
di segreteria tecnica relative alle attività di
promozione e di monitoraggio e per le attività di
consulenza e di assistenza tecnica, può avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni, di enti e strutture da
individuare nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria sugli appalti pubblici di servizi. 7.
Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, con
proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di
funzionamento per l’attuazione del servizio. 8.
Per
il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa
annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997. Art. 9 Valutazione
dell’efficacia della spesa 1.
Entro
il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione
al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di
attuazione degli interventi previsti dalla presente legge,
sulla loro efficacia, sull’impatto sui minori e sulla
società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da
adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori
nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
non abbiano provveduto all’impegno contabile delle quote
di competenza del Fondo di cui all’articolo 1 ed
all’individuazione degli ambiti territoriali di
intervento di cui all’articolo 2, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei
fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e
di Bolzano. 2.
Per
garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui
alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro
dell’interno, con proprio decreto, emanato di concerto
con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a
definire le funzioni delle prefetture competenti per
territorio per il sostegno e l’assistenza ai comuni
ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui
all’articolo 2. Art. 10 Relazione
al Parlamento 1.
Entro
il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la
solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento
sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto
conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 9. Art. 11 Conferenza
nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza e
statistiche ufficiali sull’infanzia 1.
Il
Ministro per la solidarietà sociale convoca
periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la
Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza,
organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il
supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l’infanzia e della
Conferenza dei presi denti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni
parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla
organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di
cui all’articolo 1. 2.
Ai
fini della realizzazione di politiche sociali rivolte
all’infanzia e all’adolescenza, l’ISTAT, anche
attraverso i soggetti che operano all’interno del
Sistema statistico nazionale di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un
flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità
della vita dell’infanzia e dell’adolescenza
nell’ambito della famiglia, della scuola e, in genere,
della società. Art. 12 Rifinanziamento
della legge 19 luglio 1991, n. 216 1.
Per
il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 3 della
legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato
dall’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
1994, n. 465, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi
per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. 2.
Per
il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 4
della citata legge n. 216 del 1991, é autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997,
1998 e 1999. 3.
Agli
oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a
lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1997, a tal fine
riducendo di pari importo l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno. 4.
I
prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate
per i finanziamenti di cui all’articolo 3, comma 2,
della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali
di riscontro amministrativo del Ministero dell’interno. Art. 13 Copertura
finanziaria 1.
All’onere
derivante dall’attuazione degli articoli 1 e 8 della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l’anno 1997
e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1997, a tal fine
riducendo di pari importo l’accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. 2.
Le
somme stanziate per le finalità di cui alla presente
legge possono essere utilizzate quale copertura della
quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati
dall’Unione europea. 3.
Il
Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI DECRETO
2 dicembre 1997 Ripartizione della quota del Fondo
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza tra le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi dell’art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 IL
MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE DI CONCERTO CON
I
MINISTRI DELL’INTERNO, DEL TESORO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E
DELLE PARI OPPORTUNITÀ Vista la legge
23 agosto 1988, n.400; Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio
1996 con il quale è stato conferito all’on. le Livia
Turco l’incarico di Ministro senza portafoglio per
la solidarietà sociale; Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio
1996 recante delega di funzioni al Ministro per la
solidarietà sociale; Visto
l’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285 recante:
“Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza”, che istituisce e
disciplina il “Fondo nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza”; Visto il comma 4
dell’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285 che
autorizza la spesa di lire 117 (centodiciassette) miliardi
per l’anno 1997 e di lire 312 (trecentododici) miliardi
a decorrere dall’anno 1998; Considerata la
necessità di provvedere, in applicazione del 2° comma
dell’art.1 della legge del 28 agosto 1997, n.285
richiamata, alla ripartizione percentuale delle quote del
Fondo citato per le Regioni e le Provincie Autonome di
Trento e Bolzano e, nella misura del 30% ad essi
riservato, per i Comuni di Venezia, Milano, Torino,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari,
Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo; Acquisiti gli
elementi necessari alla elaborazione dei parametri
indicati all’articolo 1 della legge 285/1997 per il
riparto delle quote per le regioni, le provincie autonome
ed i comuni sopra menzionati; Considerata la
opportunità di conferire un peso uguale a ciascuno dei
parametri indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 2 dell’art. 1 della legge n. 285/1997 richiamata; Considerate le
elaborazioni matematiche sui dati ISTAT, Centro nazionale
di documentazione ed analisi sui minori, Ministero
dell’interno, Ministero della pubblica istruzione e
Ministero di grazia e giustizia; Ritenuto quindi
di percentualizzare il Fondo per le regioni, le provincie
autonome di Trento e Bolzano ed i comuni sopra indicati
per effetto dell’applicazione dei parametri indicati
dall’art.1 della legge n.285 citata; Sentita la
Conferenza Stato - Regioni; Sentite le
competenti Commissioni parlamentari; Decreta
Art. 1
E’ approvata
la tabella A relativa alle quote percentuali del Fondo per
l’infanzia e l’adolescenza di cui al comma 1
dell’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285 da
destinarsi alle regioni ed alle provincie autonome di
Trento e Bolzano. È altresì approvata la tabella B
relativa al riparto percentuale della quota del 30% del
Fondo riservata ai Comuni di Venezia, Milano, Torino,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari,
Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo. Art. 2
Il trasferimento
dei finanziamenti ripartiti secondo le percentuali
indicate nelle tabelle di cui al precedente art. 1 avviene
per l’esercizio finanziario 1997 e seguenti. Art. 3
Ai sensi
dell’art. 9 comma 1 della legge 28 agosto 1997 n.285
qualora entro due anni dall’entrata in vigore della
stessa legge le regioni non abbiano provveduto
all’impegno contabile delle quote di competenza ed
all’individuazione degli ambiti territoriali di
intervento di cui all’art.2 comma 1, della legge citata,
il Ministro per la solidarietà sociale dispone la
restituzione delle somme trasferite per gli esercizi
finanziari di riferimento sul capitolo n. 2967 del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per la successiva ridestinazione dei fondi, da
parte del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle
regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Art. 4
Il presente
decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo
la normativa vigente. Roma, 2 dicembre
1997 Il Ministro per
la solidarietà sociale
(On. le Livia Turco) Il Ministro
dell’Interno (On. le Giorgio Napolitano) Il Ministro del
Tesoro (On. le Carlo Azeglio Ciampi) Il Ministro di
Grazia e Giustizia (On. le Giovanni Maria Flick) Il Ministro per
le pari opportunità (On. le Anna Finocchiaro) PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI SOCIALI
DECRETO
2 dicembre 1997 Modalità organizzative e di
funzionamento per l’attuazione del servizio di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico, ai sensi dell’art. 8 della legge 28
agosto 1997, n. 285 IL
MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE Vista la legge
23 agosto 1988, n.400; Visto il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio
1996 con il quale è stato conferito all’on. le Livia
Turco l’incarico di Ministro senza portafoglio per
la Solidarietà Sociale; Visto il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio
1996 recante delega di funzioni al Ministro per la
Solidarietà Sociale; Vista la legge
28 agosto 1997, n.285 recante “Disposizioni per la
promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”, che dispone l’attivazione presso il
Dipartimento per gli Affari Sociali di un servizio di
informazione, promozione, consulenza e monitoraggio; Considerata la
necessità di provvedere, in applicazione del comma 4°
dell’art.8 della legge n.285/97 richiamata,
all’immediata attivazione di un servizio di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico; Visto il decreto
del Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale del
28 maggio 1995 con il quale è stato istituito presso il
Dipartimento per gli affari sociali il Centro nazionale di
documentazione ed analisi sull’infanzia e
l’adolescenza; Sentite le
competenti Commissioni parlamentari; DECRETA Art.1 Compiti e
finalità del servizio
1.
Il Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in collaborazione con il Centro nazionale di
documentazione ed analisi sull’infanzia e
l’adolescenza attiva il servizio di cui al primo comma
dell’art.8 della legge 28 agosto 1997, n.285 citata in
premessa e ne garantisce il coordinamento. 2.Le finalità
del servizio di cui al comma 1 consistono nello
svolgimento di attività di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico orientate a
sostenere e garantire l’efficienza e l’efficacia dei
piani di intervento territoriali previsti dall’art.2
della legge medesima. Art.2 Attività
di informazione e promozione
1.
Al Centro
nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e
l’adolescenza, già istituito con il decreto
ministeriale citato in premessa e le cui attività sono
svolte in collaborazione con l’ente pubblico di
assistenza e beneficenza “Istituto degli Innocenti” di
Firenze giusto quanto disposto dalla Convenzione stipulata
con il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri il 9 maggio 1997,
sono attribuite le seguenti funzioni di informazione
e promozione concernenti: a.
la realizzazione
di una banca dati degli interventi più significativi già
realizzati nonché di tutti i progetti e gli interventi
attuati in applicazione della legge 28 agosto 1997, n.285;
b.
lo svolgimento
di tutte le attività di informazione sulla legge e di
promozione della applicazione della stessa, nonché la
redazione, sulla base delle relazioni regionali pervenute
al Dipartimento per gli affari sociali, di un rapporto
annuale sullo stato di applicazione della legge
sull’intero territorio nazionale; c.
l’offerta di
moduli di formazione finalizzati ad un’adeguata
conoscenza dei bisogni dell’infanzia e
dell’adolescenza rivolta ad amministratori locali ed
operatori dei servizi pubblici e privati al fine di
migliorare la qualità degli interventi di loro
competenza. 1.
Lo svolgimento
delle suddette attività è disciplinato da apposita
convenzione stipulata tra il Dipartimento per gli affari
sociali e l’Istituto per gli Innocenti di Firenze. Art.
3 Attività di
assistenza tecnica
1.
Le funzioni di
sostegno alla progettazione ed alla realizzazione dei
Piani territoriali di intervento e degli interventi devono
realizzarsi nel rispetto dei seguenti principi : a.
l’attività
deve svilupparsi su richiesta e gratuitamente, previa
autorizzazione espressa del Dipartimento per gli affari
sociali da emettersi sulla base di una scheda presentata
dal richiedente corredata degli elementi relativi alla
localizzazione dell’intervento, alla sua qualità,
durata e natura specificando se si tratti di progettazione
e/o di sostegno alla realizzazione; b.
ai sensi
dell’art.8 comma 2 lettera c) della legge 28 agosto
1997, n.285 sono considerati prioritari gli interventi
richiesti nelle aree di cui all’obiettivo 1 del
Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno
1988 così come definite dalla Commissione delle Comunità
europee ed all’interno di queste si orienterà
verso i territori con più elevato disagio sociale e
minore presenza di servizi; c.
l’intervento
di assistenza è finalizzato a favorire: c.1 il corretto
espletamento di tutte le procedure amministrative
necessarie all’utilizzazione delle risorse finanziarie
assegnate ai singoli ambiti territoriali; c.2 lo sviluppo
di corrette metodologie di progettazione che abbiano come
presupposto la conoscenza dei bisogni della popolazione
minorile nei singoli territori e la valutazione
dell’efficacia degli interventi promossi. 1.
Per lo
svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica sono
utilizzati operatori con specifica e comprovata competenza
tecnica ed adeguata conoscenza delle aree territoriali di
intervento. 2.
L’organismo
individuato ai sensi del comma 4 per lo svolgimento
dell’attività di assistenza tecnica trasmette al
Dipartimento per gli affari sociali una dettagliata
relazione su ogni intervento di supporto effettuato, sulle
previsioni di sviluppo del progetto sostenuto e sulle
eventuali difficoltà tecniche riscontrate. 3.
Lo svolgimento
delle attività di assistenza tecnica è disciplinato da
apposite convenzioni che verranno stipulate tra il
Dipartimento per gli affari sociali e gli organismi
individuati, ai sensi del comma 3 dell’art.8 della legge
28 agosto 1997, n.285, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
Art. 4
Attività di
monitoraggio della spesa
1.
La funzione di
monitoraggio della spesa è volta a valutare l’effettivo
conseguimento degli obiettivi e l’efficacia degli
interventi in relazione ai singoli volumi di spesa per
ambito territoriale e per singolo progetto, nonché la
funzionalità amministrativa. 2.
L’organismo
individuato ai sensi del comma 4 per lo svolgimento delle
attività di monitoraggio trasmette al Dipartimento per
gli affari sociali una relazione semestrale descrittiva
dell’attività di monitoraggio effettuata. 3.
Qualora,
nell’ambito dell’attività di monitoraggio, emergano
disfunzioni procedurali ovvero carenze nell’efficacia
degli interventi, il Dipartimento per gli affari sociali
promuove idonee iniziative di consulenza ed assistenza
tecnica. 4.Lo svolgimento dell’attività di monitoraggio
è disciplinato da apposita convenzione stipulata tra il
Dipartimento per gli affari sociali e l’organismo che,
ai sensi del comma 3 dell’art.8 della legge n.285
citata, viene individuato nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
Art.
5 Copertura
finanziaria
1.
1.Le spese per
l’espletamento delle attività del servizio di cui al
presente decreto fanno carico al Capitolo n.2953 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l’anno finanziario 1997 ed ai
corrispondenti capitoli degli anni successivi. 2.Il
presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo
secondo la normativa vigente. Roma, 2 dicembre
1997 La Ministra per
la Solidarietà sociale (On. le Livia Turco) |
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Associazione Risorsa Famiglia
- 25124 BRESCIA Via Rodi 15 |
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