STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RISORSA FAMIGLIA

 

ART.1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA

E’ costituita con sede in Via Rodi n.15 a Brescia l’Associazione "RISORSA FAMIGLIA". L'associazione è apartitica e senza fini di lucro. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART.2
FINALITÀ - ATTIVITÀ

L'Associazione, rivolgendo particolare attenzione alle famiglie anche da un punto di vista culturale, alle giovani coppie di sposi e alle famiglie numerose, intende promuovere solidarietà familiare.

Persegue perciò i seguenti scopi:

1)  coagulare e organizzare anche in forma di servizio permanente alla famiglia, le ri­sorse umane, materiali, culturali e professionali presenti in molte famiglie. Intende perciò valorizzare le capacità solidaristiche della famiglia e dei suoi componenti, al servizio delle necessità della famiglia stessa e in generale of­frendo uno strumento organizzato per il mutuo sostegno tra la famiglia ed i suoi membri;

2)  organizzare attività di formazione, di informazione, di consulenza e di servizi per la famiglia:

      per una maggiore presa di coscienza delle famiglie circa il loro ruolo strutturalmente centrale nella vita di una società, da un punto di vista civile, politico ed economico. Formazione inoltre per tutto ciò che inerisce le necessità della vita della famiglia e le sue implicanze sociali quali esem­plarmente problemi pedagogici, il rapporto con il mondo del lavoro, della scuola, con il problema della casa;

      per aiutare le famiglie ad affrontare le problematiche più complesse, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano in quelle di natura giuridica, sanitaria, educativa, economica che la riguardano, al fine del miglior perseguimento delle finalità associative il supporto informativo utilizzerà tutti gli strumenti di comunicazione preferibili e le tecnologie ritenute necessarie.

L'Associazione potrà inoltre rappresentare le famiglie associate per sostenere determinate istanze che la riguardino anche a livello politico e amministrativo.

3)  Essa potrà altresì cooperare in ogni modo con qualsiasi altro soggetto pub­blico o privato che si proponga i medesimi intenti, anche con competenze più specifiche e settoriali così da poter potenziare, diffondere, sostenere con risorse umane, materiali e finanziarie tutti i servizi offerti dalla Asso­ciazione come dai singoli soggetti associati. Tali collaborazioni dovranno essere finalizzate, anche in via indiretta, al sostegno e alla tutela delle fami­glie come nucleo e come singoli componenti, ed allo sviluppo delle loro potenzialità, considerando presupposto imprescindibile per ogni intervento il riconoscimento della famiglia come istituzione fondata sul matrimonio, perno e cellula fondamentale della società.

4)         L'Associazione potrà inoltre curare la produzione di pubblicazioni in genere connesse con gli intenti e gli scopi associativi.

L'associazione non persegue fini di lucro.

 

ART.3
I SOCI

Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano moralmente e praticamente al loro conseguimento. A tutti è concessa la partecipazione all’assemblea dei soci e il diritto di voto.

I soci si distinguono in:

a) soci ordinari

sono coloro che partecipano direttamente all’attività dell’Associazione e versano la quota associativa annua, quota che è intrasmissibile a terzi e non rivalutabile.

Anche la famiglia - nel suo complesso - che versa la quota associativa acquisisce la qualità di socio ordinario, avendo comunque diritto ad un voto.

La qualifica di socio ordinario dà diritto a ricevere le eventuali pubblicazioni dall’Associazione e a partecipare all’assemblea dei soci.

L'associato rappresenta in "toto" la propria famiglia, quindi può delegare per tutte le attività associative un proprio congiunto.

b) soci onorari

sono coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo dell'associazione, per il loro impegno culturale, didattico,  scientifico o per la loro rappresentatività sociale o associativa svolgono o hanno svolto attività ritenute significative per le finalità dell’Associazione.

La nomina di socio onorario è fatta ad unanimità dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e ne è data comunicazione a tutti i soci mediante lettera.

 

ART.4
ACCESSO - DECADENZA - DIMISSIONI - RADIAZIONI
ALLA QUALIFICA DI SOCIO

La domanda di iscrizione all’Associazione dei "soci ordinari" deve recare la presentazione di almeno un socio e si concretizza mediante il versamento della quota associativa annua. L’accesso alla qualifica di "soci onorari" avviene mediante la nomina da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La qualifica di socio ordinario viene meno per:

- dimissioni comunicate per lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo;

- decadenza:

a) per morosità nel pagamento della quota associativa annua; b) per violazione dello statuto o per attività che possono arrecare offesa al prestigio od alla moralità dell'Associazione.

Il provvedimento di decadenza è pronunciato dal Consiglio Direttivo a seguito di presa d'atto della condizione espressa al punto a), e a maggioranza assoluta dei componenti per quella espressa al punto b).

Il socio potrà appellarsi ai probiviri, i quali, se lo riterranno opportuno, potranno portare il caso a conoscenza dei soci nella successiva assemblea ordinaria che sarà chiamata a deliberare definitivamente in merito.

I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto ed a prestare se richiesta la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.

La decadenza dalla qualifica di socio, per qualsiasi motivo, fa perdere ogni diritto nei confronti dell’Associazione.

 

ART.5
MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti:

a) dalle quote associative versate dai soci;

b) dai versamenti volontari degli associati;

c) dai residui attivi di ogni iniziativa associativa;

d) dalle somme erogate a qualsiasi titolo all’Associazione da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

e) da quanto altro l’Associazione può acquisire nel rispetto della normativa vigente.

I versamenti al fondo sociale sono a fondo perduto e quindi in nessun caso può darsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per nessun motivo.

 

ART.6
QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative devono essere versate entro le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che ne determinerà anche l'ammontare.

 

ART.7
FONDO COMUNE

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Bilancio consuntivo gli eventuali residui attivi non potranno essere distribuiti e la differenza fra le entrate e le uscite sarà devoluta al fondo comune. Il fondo comune sarà indivisibile fra i Soci ed in caso di scioglimento dell'Associazione sarà devoluto in beneficenza o a fini di pubblica utilità o ad altri enti aventi uno scopo affine a quello della presente Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea Straordinaria che ha deliberato lo scioglimento.

 

ART.8
ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione corrisponde all'anno solare e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/99.

Annualmente il Consiglio dell'Associazione predispone il rendiconto economico (Bilancio) che sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 Aprile.

 

ART.9
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Organi dell’associazione sono:

a) l’assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo

c) Giunta Esecutiva

d) il Collegio dei revisori con funzione anche di probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

ART.10
L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente una volta all'anno ed in via straordinaria quando il Consiglio lo reputi opportuno o quando ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno due terzi dei soci con l'indicazione dell'Ordine del Giorno. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dal termine fissato per la prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto, purché non inferiore al numero dei componenti il Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea è fatta con invito scritto a tutti gli Associati da spedire almeno dieci giorni prima della data fissata, oppure con pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla rivista dell'Associazione la cui pubblicazione preceda di almeno quindici giorni l'assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la località di convocazione e l'Ordine del Giorno.

All'Assemblea Straordinaria spetta:

- Modificare lo Statuto

- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera sui seguenti punti:

- Approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

- Nomina del Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei componenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera con la maggioranza dei presenti (la metà più uno); l'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata entro il 30/04 di ogni anno per l'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, il Presidente designa il Segretario.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere convocate in occasione di altri incontri associativi.

ART.11
VOTAZIONE

Ogni Socio, in regola con gli adempimenti sociali, ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di un Socio sia nell'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria.

L'Assemblea può decidere su proposta del Presidente le modalità di votazione (con voto segreto o per alzata di mano).

Prima delle votazioni a scrutinio segreto (che si riferiscono a nomine di persone) deve essere nominata una commissione elettorale di tre persone sia per la verifica poteri che per seguire gli adempimenti elettivi.

ART.12
CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni, composto da sette a quindici membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio eletto provvederà alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

Il Consiglio ha la facoltà di affidare le funzioni di tesoriere a soci non consiglieri senza diritto di voto e di nominare altri consiglieri, fino a quattro, con cariche speciali (sia fra i soci ordinari che onorari) o che siano rappresentativi di altre realtà associative, i quali entrano a far parte del Consiglio Direttivo come membri effettivi con diritto di voto.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne coordina l'attività, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci. In sua assenza o impedimento sarà sostituito  dal Vicepresidente.

Il Presidente potrà aprire e chiudere i conti correnti dell'Associazione e avrà sugli stessi la firma libera e disgiunta dal tesoriere.

Essendo il consiglio investito dei più ampi poteri, il Presidente può prendere qualsiasi iniziativa e decisione urgente, però dovrà contestualmente informare il Segretario e convocare il Consiglio per riferire allo stesso e per la ratifica dell'iniziativa che sarà (anche in caso di annullamento da parte del Consiglio) valida verso i terzi fino alla ratifica od annullamento.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente per suo impedimento ed allo stesso, nel qual caso, saranno attribuite le medesime funzioni.

Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti si procede a nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla metà dei membri, la convocazione viene fatta mediante lettera o fax da spedire almeno sette giorni prima  della riunione ed indicante Ordine del giorno, data, ora e luogo d'incontro.

Nell'ambito del Consiglio il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Vicepresidente possono essere sostituiti per:

- dimissioni dalla carica (e quindi rimangono Consiglieri);

- per sfiducia della maggioranza dei Consiglieri in carica a quel momento (nel qual caso la persona rimane Consigliere);

- Nelle due eventualità precedenti il Consiglio Direttivo elegge i nuovi incaricati nell'ambito del Consiglio stesso.

Il Segretario eseguirà e seguirà tutte le iniziative associative secondo le direttive del Consiglio, e in pieno accordo con il Presidente; dovrà vagliare la corrispondenza, tenere i libri sociali, seguire strettamente l'operato della segreteria, affiancare il Presidente.

Il Tesoriere avrà il potere di firma sui conti correnti dell'Associazione e potrà eseguire l'apertura e chiusura dei conti correnti stessi anche in modo disgiunto dal Presidente, è l'incaricato delle riscossioni, pagamenti, tenuta libri contabili, del suo operato ne risponde direttamente al Consiglio, il suo operato è controllato dai Revisori.

 

ART.13
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell'Associazione secondo gli scopi sociali e tra l'altro provvede a:

a)Esaminare le domande di adesione e radiazione dei Soci

b)Fissare il programma dell'Associazione, determinare in linea generale l'attività e controllarla.

c)Fissare annualmente le quote sociali e provvedere alla loro riscossione.

d)Entro il 30 Aprile di ogni anno convocare l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio con la relativa relazione ed il preventivo per l'esercizio in corso.

e)Fissare la data ed il luogo di convocazione dell'Assemblea e relativo ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento della propria attività si potrà avvalere di una giunta esecutiva.

 

ART.14
GIUNTA ESECUTIVA

La giunta esecutiva è composta da sei membri ed è costituita dal presidente, che la presiede, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e da due consiglieri nominati  dal Consiglio direttivo fra i propri membri.

Alla giunta spetta:

a) l'attuazione di programmi elaborati dal Consiglio Direttivo in attuazione delle linee formulate dall'Assemblea;

b) supportare il Presidente nelle sue funzioni;

c) quanto altro ritiene serva per realizzare le finalità dell'Associazione.

La giunta esecutiva viene convocata dal suo presidente, o quando ne sia fatta richiesta dalla metà dei membri, mediante lettera, fax od altra modalità accettata preventivamente da tutti i Consiglieri, con un preavviso di almeno tre giorni, informando sull'ordine del giorno, data, ora e luogo dell'incontro. le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

 

ART.15
VALIDITÀ DELLE RIUNIONI CONSIGLIARI

Per la validità delle deliberazione del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica, tra i quali ci sia il Presidente o il Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente o del Vice Presidente. A cura del Presidente e del Segretario verrà tenuto il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e dei rimanenti Libri Sociali obbligatori in osservanza delle normative civili e fiscali.

 

ART.16
REVISORI

Il collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con funzioni di controllo sull'andamento dell'Associazione e sull'operato del Consiglio e sul progetto di Bilancio predisposto dal Consiglio per l'inoltro all'assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei conti avrà funzioni anche di collegio dei probiviri.

 

ART.17
VARIE

I Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni vigenti in materia di Associazione non a scopo di lucro.

 

 

Associazione Risorsa Famiglia - 25124 BRESCIA  Via Rodi 15
Segreteria Organizzativa: P.zza Giacinto Tredici 16 - risorsafamiglia@tiscali.it - 030/224278